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Revoca dimissioni volontarie: la libertà di cambiare idea

revoca delle dimissioni volontarie e reintegro sul posto di lavoro

Con il termine dimissioni ci si riferisce alla terminazione di un contratto di lavoro. Tale decisione può essere presa dal dipendente oppure può essere una scelta fatta di comune accordo da entrambe le parti, datore e lavoratore. 

A seconda di come si desidera procedere, questo atto prende il nome di dimissioni volontarie nel primo caso e di risoluzione consensuale del rapporto nella seconda ipotesi.

Recedere da un rapporto è un atto che può essere compiuto anche dal datore di lavoro. Infatti, in tale caso si parlerà di licenziamento e, anche in questa circostanza, è possibile poter tornare sui propri passi e annullare l’iter previsto per dimettere permanentemente un lavoratore

In questa pagina andremo ad esplorare cosa succede nel caso qualcuno volesse cambiare idea dopo aver presentato le dimissioni e, dunque, la procedura da seguire una volta inoltrata la revoca. Inoltre, vedremo come un datore può revocare una lettera di licenziamento.

Revoca delle dimissioni: di che cosa si tratta

Vorrei revocare le dimissioni online, come fare

Prima del 12 marzo 2016 un dipendente poteva presentare la propria lettera di dimissioni esclusivamente a mano oppure via email. Dopo tale data, per contrastare il crescente fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco, il Jobs Act decise di instaurare una nuova legge per tutelare i lavoratori. 

L’articolo 26 del Decreto Legislativo n. 151/2015 obbliga la maggior parte delle categorie di lavoratori a tempo indeterminato a completare una procedura telematica per inoltrare le proprie dimissioni online. 

Lo stesso decreto, inoltre, consente al dipendente di revocare le stesse entro e non oltre sette giorni dalla data di trasmissione del modulo.

La revoca, dunque, va ad annullare le dimissioni e, di conseguenza, va a ripristinare il contratto di lavoro che inizialmente si desiderava interrompere. Il datore non ha bisogno di iniziare una nuova procedura di assunzione e il rapporto lavorativo può continuare come se nulla fosse accaduto.

Siccome, al momento, esistono due metodi da seguire per poter recedere dal proprio contratto, di seguito è possibile consultare singolarmente entrambe le tipologie:

Annullamento delle dimissioni in forma cartacea

A prescindere dalle motivazioni che hanno spinto una persona a voler interrompere un rapporto professionale, la legge tutela tutti i lavoratori e permette a quest’ultimi di poter cambiare idea entro sette giorni dalla consegna della lettera di dimissioni.

Gli specifici settori che possono ancora inoltrare tale richiesta in forma cartacea dovranno seguire lo stesso procedimento nel caso desiderassero annullare il contenuto della lettera inviata al proprio datore.

Questo significa che, in generale, si dovrebbe chiedere la revoca delle dimissioni con un comunicato scritto il più presto possibile. Tale lettera formale dovrebbe contenere:

  • La volontà di ritrattare le dimissioni
  • Le motivazioni che hanno spinto il dipendente a cambiare idea
  • Gratitudine e ringraziamenti

Dopo questo primo passo, si dovrebbe cercare di stabilire un contatto più diretto con il capo, dunque si consiglia di fare una telefonata o, se possibile, di fissare un incontro di persona per avere la possibilità di esprimere chiaramente le proprie intenzioni.

Nonostante il lavoratore abbia tutto il diritto di revocare la lettera che contiene la sua volontà di voler interrompere il contratto, bisogna tenere in considerazione che il datore potrebbe non volere accettare tale ripensamento.

Revoca dimissioni online

Anche nel caso delle dimissioni telematiche è possibile annullare la procedura

Il dipendente non dovrà fare altro che accedere di nuovo al sito www.cliclavoro.gov.it per visionare le comunicazioni trasmesse nei sette giorni precedenti. Attraverso l’area riservata agli utenti registrati, poi, potrà procedere cliccando l’opzione “revoca” per ritirare le comunicazioni inviate.

Una volta completata l’apposita procedura il sistema segnalerà all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al datore che le dimissioni precedentemente inviate sono state revocate. 

Revoca della risoluzione consensuale

L’accordo che vede il datore e il dipendente definire ogni aspetto relativo alla cessazione del contratto prende il nome di risoluzione consensuale. L’invio di tali dimissioni prese di comune accordo devono essere trasmesse telematicamente attraverso l’apposita procedura predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

Una volta compilato il modello in questione, questo verrà salvato e sarà associato a un codice identificativo e alla marca temporale. Tali dati, poi, saranno richiesti qualora si decidesse di revocare la risoluzione consensuale già inoltrata.

L’annullamento può essere chiesto entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione iniziale.

Il ruolo dell’azienda in caso di revoca

Nella maggior parte dei casi, il datore è consapevole che il dipendente sta per presentare le sue dimissioni. Dunque, una volta ricevuta la comunicazione l’azienda deve informare il Centro per l’Impiego entro 5 giorni decorrenti dall’ultimo lavorato, utilizzando il modello Unilav.

In caso di revoca le dimissioni non hanno più l’effetto di interrompere il rapporto lavorativo, dunque devono continuare a valere gli obblighi reciproci delle parti.

Il dipendente deve continuare a svolgere la sua attività con professionalità e diligenza, rispettando i termini del contratto collettivo. Mentre il datore deve erogare puntualmente la corretta retribuzione.

Annullare le dimissioni con e senza preavviso

Revoca dimissioni volontarie dopo 7 giorni

Non solo il dipendente ha tutti i diritti di poter interrompere un rapporto lavorativo con un’azienda ed essere tutelato dalla legge, quest’ultimo può anche avere dei ripensamenti e decidere di revocare le proprie dimissioni. Se è vero che una persona può esercitare questo tipo di volontà sul lavoro è anche vero che essa deve rispettare tutti i cavilli legali che si nascondono dietro ogni scelta da fare.

Nel caso il lavoratore volesse annullare le dimissioni appena presentate, per esempio, bisogna prima considerare se queste ultime sono state consegnate con o senza preavviso. Qual è la differenza tra le due tipologie?

Con preavviso: 7 giorni

Il decreto attuativo del Jobs Act prevede il diritto di ripensamento per chi presenta le dimissioni telematiche. In particolare, il dipendente a tempo indeterminato che rispetta il periodo di preavviso imposto dal contratto collettivo ha 7 giorni di tempo, a partire dalla data di inoltro, per revocare le proprie dimissioni.

Considerando che durante il periodo di preavviso il rapporto lavorativo continua regolarmente, un’eventuale revoca comporterebbe la prosecuzione naturale del contratto.

Senza preavviso

Quando il lavoratore chiede le dimissioni senza rispettare i termini minimi di preavviso, in caso di revoca il suo reinserimento in azienda sarebbe condizionato da una valutazione portata a termine da un’apposita amministrazione. Questo specifico ente viene chiamato a verificare se sussistono ancora i presupposti per lo svolgimento delle mansioni svolte prima dell’abbandono della posizione e se sono disponibili nuovi posti di lavoro.

Ad esempio, se dopo la richiesta di annullamento delle dimissioni presentate senza preavviso il lavoratore dovesse essere stato già rimpiazzato da un altro dipendente, questo non avrebbe più la possibilità di essere riammesso in servizio ma ci si troverebbe di fronte alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.

Revoca oltre il termine dei sette giorni

Una volta compilato il modulo per le dimissioni telematiche si hanno a disposizione sette giorni per tornare sui propri passi e annullare la procedura. Dunque, quando la settimana di tempo è trascorsa, le dimissioni non possono più essere revocate e acquistano piena ed inequivocabile efficacia. A questo punto, quindi, viene determinata la cessazione del rapporto con effetto dal giorno indicato nel modulo, e cioè quello successivo all’ultimo lavorato.

L’unica possibilità per il lavoratore di far approvare la richiesta di revoca è quella di chiedere in giudizio l’annullamento delle dimissioni. Questo ricorso può avvenire in casi estremi come: 

  • Episodi di minacce da parte del datore di lavoro 
  • Presenza di errore nella richiesta delle dimissioni
  • Incapacità di intendere e di volere

Una volta che l’annullamento delle dimissioni è stato approvato, il rapporto di lavoro viene ripristinato e il dipendente, in determinate circostanze, ha anche il diritto al risarcimento del danno. 

Revoca della lettera di licenziamento

Ebbene sì, nell’ambiente lavorativo tutti hanno il diritto di cambiare idea. Così come il dipendente può chiedere l’annullamento delle dimissioni entro una settimana dalla compilazione del modulo, anche un’azienda può voler ritrattare una lettera di licenziamento inviata a un lavoratore.  

La riforma Fornero ha stabilito che il datore può revocare il licenziamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve la lettera di contestazione del dipendente. In questo caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato come se non si fosse mai interrotto, con il diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

Anche dopo i primi 15 giorni è possibile revocare il licenziamento, ma in questo caso se il dipendente non accetta la revoca, può sempre agire in giudizio e contestare il predetto licenziamento se ritenuto illegittimo.